Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1090 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1951)
Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  7  del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato
dall'art.  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
26  ottobre  1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato 11 gennaio 1948, n. 64, e' sostituito
dal seguente:
  "Per  la  valutazione  ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei
tenenti   colonnelli,   dei  maggiori  e  dei  capitani  in  servizio
permanente  e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e'
costituita  una  Commissione  centrale  di  avanzamento  composta del
Comandante  generale,  del  Comandante  in  secondo,  dei generali in
servizio  permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito
addetto al Comando generale.
  La  Commissione  medesima  viene  convocata, nei casi previsti, dal
Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
  La  Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di
almeno cinque dei suoi componenti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI
                                                          - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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