Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1168 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1951)
Attribuzioni delle Giunte provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  87  del  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  2889,  e'
sostituito dal seguente:
  "Oltreche'  sugli  oggetti  indicati  nell'art.  250  della  legge,
modificato  dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta
provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e
3  dell'art.  241  della  legge, modificato dall'art. 80 del presente
decreto,  ai  lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla
legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture,
agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:
    a)  di  contratti  il  cui  valore complessivo e giustificato non
ecceda le lire 2.500.000;
    b)  di  spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la
Provincia  non  resti obbligata oltre i cinque anni sempreche' per lo
stesso  oggetto  non  vi  sia  altro  contratto computato il quale si
oltrepassi il limite anzidetto;
    c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se
il  canone  complessivo  non superi le lire 2.500.000 e la durata del
contratto non ecceda i nove anni.
  "Spetta  parimenti  alla Giunta provinciale deliberare intorno alle
azioni  possessore  ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio,
che non eccedano la competenza del pretore.
  "E'  pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno
allo  storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando
lo  stanziamento  che deve essere integrato si riferisce ad una spesa
obbligatoria,  allo  storno  da  un  articolo  all'altro della stessa
categoria,  nonche'  all'erogazione delle somme stanziate in bilancio
per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o
per servizi di economia.
  "Le  deliberazioni  di  cui  al  primo  comma  sono  comunicate  al
Consiglio provinciale nella prima adunanza".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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