Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1168 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1951)
Attribuzioni delle Giunte provinciali.
Attribuzioni delle Giunte provinciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e'
sostituito dal seguente:
"Oltreche' sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge,
modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta
provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e
3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente
decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla
legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture,
agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:
a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non
ecceda le lire 2.500.000;
b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la
Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni sempreche' per lo
stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si
oltrepassi il limite anzidetto;
c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se
il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del
contratto non ecceda i nove anni.
"Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle
azioni possessore ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio,
che non eccedano la competenza del pretore.
"E' pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno
allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando
lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa
obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa
categoria, nonche' all'erogazione delle somme stanziate in bilancio
per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o
per servizi di economia.
"Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al
Consiglio provinciale nella prima adunanza".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
