Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1173 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1951)
Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.
Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita'
pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, puo'
autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie
dell'Associazione italiana della Croce Rossa che siano fornite della
licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di
infermiere volontarie da non piu' di cinque anni, al secondo anno di
corso presso le scuoleconvitto professionali per infermiere, previste
dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del
relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge
19 luglio 1940, n. 1098.
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