Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1208 del 27/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1951)
Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione
a  carattere  permanente,  per  la  concessione di anticipazioni agli
Istituti   autorizzati   all'esercizio   del   credito   agrario   di
miglioramento  nelle  regioni  e  nei  territori indicati nell'art. 3
della  legge  23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di
Rieti,   gia'  compresi  nell'ex  circondario  di  Cittaducale  e  al
Consorzio  nazionale  per  il  credito  agrario di miglioramento, per
mutui  concernenti  opere  da  eseguire nelle regioni e nei territori
anzidetti.
  A  tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale
si  fa  fronte  con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di
pari  somma dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto
1948, n. 1108.
  Al  fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno
le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi
dagli  Istituti,  di  cui  al  comma stesso, al Ministero del tesoro,
relative  alle  anticipazioni  da  questo gia' concesse per l'importo
complessivo  di  lire  1500  milioni  prelevato  dal  conto  speciale
previsto  dalla  Sezione  I  dell'annesso  all'accordo  approvato col
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.
  L'art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' abrogato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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