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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio
del Ministero dell'interno e' stanziato un contributo annuo di lire
100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed
ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario,
militare o civile.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto e'
limitato a lire 50 milioni.