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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1297 del 20/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1951)
Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.
Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli
volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la
trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti
stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di
provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da
privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua
vendita.
La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far
fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.
Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2
dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono
girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.
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