Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1330 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1951)
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e' sostituito
dal seguente:
  "L'azione  della  Finanza,  per  la  rettifica  delle dichiarazioni
presentate   dai   contribuenti   per   l'imposta  straordinaria  sul
patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.
  "Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento
in   confronto   di   quei   contribuenti  che  non  provvidero  alla
presentazione della dichiarazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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