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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1340 del 23/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1951)
Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.
Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e' sostituito dal
seguente:
"Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su
proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al
titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.
Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna
cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in
organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi
assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero
di due volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole
cattedre, il rettore potra' nominare anche un numero maggiore di
assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della
facolta' o scuola interessata.
Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al
quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti
volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare.
La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente
confermata di anno in anno.
Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di
ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del
professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca e'
comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.
Il provvedimento e' definitivo.
Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennita'".
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