Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1355 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1951)
Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma a), e articolo 7, che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  7  del  decreto  legislativo  20  gennaio  1948,  n. 45, e'
integrato come segue:
  "Per  gli  ufficiali  del  soppresso  Servizio tecnico del genio si
applicano  i limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla
legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
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