Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 14 del 04/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1951)
Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprieta' dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  spese  per  la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la
votazione,  dei  bolli  per  le  sezioni  elettorali  e  dei relativi
accessori, di proprieta' dello Stato, quelle di acquisto del suddetto
materiale  per  le  sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto
del  materiale  stesso,  nonche'  quelle inerenti al servizio tecnico
ispettivo, sono a carico dello Stato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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