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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile
1941, n. 392, lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via
straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300
milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli
impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del
Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il
tesoro.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di
grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.