Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1405 del 24/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1951)
Norme sulla circolazione monetaria.
Norme sulla circolazione monetaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Zecca e' autorizzata a fabbricare e ad emettere monete
metalliche da lire 100 e da lire 50, nonche' nuove monete in lega
"Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle
autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n.
419, e dei biglietti di Stato.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le
caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di
cui al precedente comma.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data
dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e
inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello
Stato, nonche' la data di cessazione del corso legale e del cambio
delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da
emettersi ai sensi del successivo art. 3.
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