Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 144 del 14/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1951)
Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.
Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 1. - "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il
numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2.
Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni
belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che
possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni
colturali".
Art. 2. - "Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in
seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale
dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di
alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:
1) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la
permanente improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non
rimovibili;
2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno
all'oliveto;
3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario.
"Il prefetto autorizza, altresi', con proprio decreto,
l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per
l'esecuzione di opera di pubblica utilita' e nel caso in cui
l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di
fabbricati destinati ad uso di abitazione.
"Il decreto di autorizzazione indichera' il termine entro cui
dovra', essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento
fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali
viene consentito l'abbattimento degli olivi.
Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto
all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla
costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal
successivo art. 4".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
SCELBA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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