Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1513 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1951)
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei  Comuni  e delle Province, i cui bilanci, per l'anno
1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli
articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni  ed  aggiunte,  possono  essere  concessi contributi in
capitale  da  parte dello Stato per un ammontare complessivo di sette
miliardi  e mezzo, e puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui da
parte  degli  enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto
di contributo statale.
  I   relativi   provvedimenti   sono  adottati,  su  proposta  della
Commissione  centrale  per la finanza locale, in sede di approvazione
dei  bilanci  degli  enti  interessati,  con decreto del Ministro per
l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
  Ai  mutui  di  cui  al primo comma sono applicabili le disposizioni
degli  articoli  1,  2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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