Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1514 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1951)
Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.
Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12
della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la
liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972,
concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad
integrazione dei fondi suddetti.
Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si
provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio
per l'esercizio finanziario 1950-51.
1947
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1949
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