Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1569 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1951)
Integrazione del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  attuali direttori didattici, gia' dipendenti con la qualifica
di  direttori  didattici  comunali  da Comuni che avevano l'autonomia
scolastica  e  a  questa  rinunciarono  anteriormente alla esecuzione
dell'art.  331  del  testo  unico sulla finanza locale, approvato con
regio  decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro
condizione   di   capoluogo   di   provincia,   sono  applicabili  le
disposizioni  dell'art.  5  del  regio decreto 1 luglio 1933, n. 786,
modificato  dall'art.  3  del  regio decreto-legge 12 luglio 1934, n.
1352.
  Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procedera'
alla  ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo
le  disposizioni  del  regio  decreto  10  luglio  1933,  n.  786,  e
successive  modificazioni;  gli  effetti economici decorreranno dalla
data  del  decreto  con  cui  si provvedera' alla ricostruzione della
carriera e sara' conferito il nuovo grado loro spettante.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022