Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1571 del 02/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1951)
Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le
scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali
oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituiti
di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita', nelle cui
aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati
all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal
pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.
Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno
richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni
una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validita'
annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie
dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente
Provveditorato agli studi: quelle delle universita' e degli istituti
superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o
direttamente.
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