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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con
il regio decreto 21 maggio 1916, n. 610, per i mutilati della guerra
1915-18, puo' essere concessa alle condizioni e con le modalita'
stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano
riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi
centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e
che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per
il cennato titolo.