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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 168 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1951)
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione
degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella
ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammente,
la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese
inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
a) il 60 per cento all'Erario;
b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle
Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli
accertatori;
c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli
accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo
di lire 50.000 per ogni accertamento;
d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti
presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui
appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti
all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle
Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per
particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli
accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i
fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano
costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la
riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammente, il
quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle
Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il
limite individuale fissato per ciascun accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non
abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle
lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del
presente articolo sono devolute all'Erario.
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