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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 169 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1951)
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5
maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione
degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta
bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di
stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione
di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata
o parte di facciata in piu' lire 20;
2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli
allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di
facciata in piu' lire 20;
3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato
civile lire 15;
4) per qualsiasi certificato lire 10.
Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere
annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".
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