Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 189 del 03/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente
variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418,
costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, e'
ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"L'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, e'
cosi' modificato:
"L'Istituto e' retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto
da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e
composto di quattro membri designati dal Ministro per l'interno, dei
quali due sul proposta dell'associazione dei Comuni piu'
rappresentativa a carattere nazionale, di due designati dal Ministro
per le finanze, di due designati dal Ministro per il tesoro su
proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli
Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due
dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati
dal Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali
del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri
da nominare.
"Il Consiglio e' nominato con decreto del Ministro per le finanze
di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un
quadriennio.
"Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed
un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del
vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal
Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze e due tra i
designati dal Ministro per il tesoro e dagli altri Istituti
partecipanti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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