Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 189 del 03/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   decreto   legislativo  7  maggio  1948,  n.  825,  concernente
variazioni   al  regio  decreto-legge  28  dicembre  1936,  n.  2418,
costitutivo  dell'Istituto  nazionale gestione imposte di consumo, e'
ratificato con le seguenti modificazioni:
  Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
    "L'art.  4  del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, e'
cosi' modificato:
    "L'Istituto e' retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto
da  persona  scelta  dai  Ministri  per  l'interno e per le finanze e
composto  di quattro membri designati dal Ministro per l'interno, dei
quali   due   sul   proposta   dell'associazione   dei   Comuni  piu'
rappresentativa  a carattere nazionale, di due designati dal Ministro
per  le  finanze,  di  due  designati  dal  Ministro per il tesoro su
proposta  della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli
Istituti  partecipanti  in  ragione  di  un  membro  ciascuno, di due
dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati
dal  Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali
del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri
da nominare.
    "Il Consiglio e' nominato con decreto del Ministro per le finanze
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'interno,  per la durata di un
quadriennio.
    "Il  Consiglio  nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed
un  Comitato  esecutivo  composto,  oltre  che  del  presidente e del
vicepresidente,  di  tre membri da scegliersi uno tra i designati dal
Ministro  per  l'interno  e  dal  Ministro per le finanze e due tra i
designati   dal  Ministro  per  il  tesoro  e  dagli  altri  Istituti
partecipanti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                      SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022