Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 227 del 15/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1951 e rettifica 20/04)
Modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  ruoli  organici  del  personale di gruppo C dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza,  approvati  con  regio decreto 24 ottobre
1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti:

                        Impiegati di polizia
                              Gruppo C
                                                             Numero
  Grado                     Denominazione                   dei posti

    9° - Impiegati di polizia di 1ª classe................   (a) 95
   10° - Impiegati di polizia di 2ª classe................      290
   11° - Impiegati di polizia di 3ª classe................      175
                                                                ---
                                                                560
                                                                ---

  (a)  Oltre dodici posti in soprannumero da riassorbire con un terzo
delle  vacanze  che,  nel  grado,  si  verificheranno a partire dal 1
gennaio 1952.

              Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza
                              Gruppo C
                                                             Numero
  Grado                     Denominazione                   dei posti

    9° - Archivisti capi di pubblica sicurezza............   (a) 90
   10° - Primi Archivisti di pubblica sicurezza...........      230
   11° - Archivisti di pubblica sicurezza.................      350
   12° - Applicati di pubblica sicurezza..................      610
   13° - Alunni d'ordine di pubblica sicurezza............      130
                                                               ----
                                                               1410
                                                               ----

  (a)  Oltre  dieci posti di soprannumero da riassorbire con un terzo
delle  vacanze,  che,  nel  grado,  si verificheranno a partire dal 1
gennaio 1952.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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