Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n.
1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per
motivi politici, spettano ai Consiglio aziendale di disciplina di cui
all'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
D'ARAGONA - SCELBA -
PICCIONI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI