Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 295 del 18/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1951)
Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi  di  guerra,  previsto  dal  regio decreto-legge 25 febbraio
1935,  n.  114,  modificato  dall'articolo  1 del decreto legislativo
luogotenenziale  28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799,
e'  aumentato  da  L.  30  a  L. 50 mensili a decorrere dalla rata di
scadenza  della  pensione  del mese successivo alla entrata in vigore
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022