Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento
dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al
medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli ed alle
Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta la
indennita' di L. 2000.
Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi
in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza,
l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 3000, oltre al
rimborso delle spese personali di trasporto in seconda classe sulle
ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del
biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo
periodico e regolare al pubblico servizio.