Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 341 del 05/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1951)
Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.
Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 10. Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al
Consiglio di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma
sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del
Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del
Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice
Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado
non inferiore al 60 dell'Amministrazione civile dell'interno in
servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario
preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato
medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano
preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle
Amministrazioni comunali, di un sindaco di un Comune della provincia
di Bolzano, designato dal presidente di quella Giunta provinciale, e
di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di
II classe (grado 4°), designato con le modalita' previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile
dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di
segretario della Commissione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il
Guardasigilli: PICCIONI
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