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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e aggiunto 31 seguente comma dopo
il quinto comma dell'art 314:
"Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere
elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre
che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza -
alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale
assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi
destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica,
all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a
locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti
pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione
dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del
Comune".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI