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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti
idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente
articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno
conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e
non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia
conseguito la idoneita' nel concorso stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI