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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n.
765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive
modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono
organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali
patrimoniali.
Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo dei cennati Comuni e' composto: di un
rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di
un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o
commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la
gestione delle singole aziende patrimoniali; di un membro nominato
dal prefetto della Provincia; di un membro nominato
dall'Amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri
2, 3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,
modificato dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due
rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi
designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste
appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni
sindacali stesse.
Il presidente e' nominato nel seno del Comitato di amministrazione.
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI