Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 4 del 03/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1951, n. 11)
Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  notai  che  furono  dichiarati  decaduti  per  aver  perduto  la
cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e
che  l'hanno  riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio
1948,  n.  23,  sono  riammessi,  su  loro  domanda,  con decreto del
Ministro  per la grazia e giustizia, all'esercizio della professione,
sempre  che  conservino  i  requisiti  per  la  nomina a notaio e non
abbiano superato i 75 anni di eta'.
  Chi  si  trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente puo'
chiedere  di  essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai
sensi  del  primo  comma dell'art. 8 del decreto 14 novembre 1926, n.
1953, indicando quattro di tali sedi.
  La  domanda,  con  la  indicazione  delle  sedi,  deve pervenire al
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  nel  termine di giorni sessanta
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge per coloro che a tale
data  abbiano  gia'  riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli
altri, dal riacquisto della cittadinanza.
  Ai  notai  riammessi  si  applica l'art. 6, ultimo comma, del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  la  concessione di pensioni,
indennita'  ed  assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con
decreto Ministeriale 26 aprile 1948.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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