Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 404 del 26/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1951)
Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'assegno  mensile  previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14
maggio  1946,  n.  384,  per  gli  ufficiali  generali,  ammiragli  e
superiori  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  dagli
articoli  4  e  5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per
gli  ufficiali  inferiori  della  Marina,  dagli  articoli  4 e 5 del
decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  810,  per  gli  ufficiali
inferiori  della  Aeronautica,  dagli  articoli  5  e  6  del decreto
legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito
e  della  Marina,  e  dagli  articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5
settembre  1947,  n.  1220,  per  i sottufficiali dell'Aeronautica e'
riliquidato,  con  effetto  dal  1 novembre 1948, tenendo conto delle
misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate
alla  legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1 luglio 1949,
tenendo  conto  delle  misure  degli stipendi e delle paghe stabilite
dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.
  Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel
comma  precedente  e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 luglio
1950,  tenendo conto delle misure delle indennita' militari stabilite
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.
  Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della
determinazione  dell'assegno  mensile,  per l'indennita' di carovita,
oltre  che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene
conto,  con  effetto  dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo
familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022