Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 421 del 23/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1951)
Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   rendiconti   relativi   all'esercizio   finanziario  1940-41  e
successivi  fino  a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati
ai  sensi  dell'art.  60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente   l'amministrazione  del  patrimonio  e  la  contabilita'
generale  dello  Stato,  potranno  essere  ammessi  a discarico anche
quando ricorrano le seguenti circostanze:
    1)   mancata   od   erronea  applicazione  dell'imposta  generale
sull'entrata  e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di
lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
    2)  errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni
al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
    3)   differenza   nella  liquidazione  di  assegni  di  carattere
eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
    4)  mancanza  di  fatture  o  documenti di acquisti al minuto per
singolo  importo  non  superiore  a  lire  5000  quando  sia allegata
regolare  dichiarazione  di  entrata  del materiale e presa in carico
vistata dall'autorita' competente ad apporre il visto sulle fatture;
    5)   erronea   imputazione  di  spese  per  singoli  importi  non
superiori,  ciascuno,  a  lire  10.000,  che dovranno essere posti in
evidenza  in  appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in
allegato ai rendiconti medesimi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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