Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 489 del 29/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1951)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli
appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente
comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori
dell'ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 15
chilometri, spettano le indennita' appresso indicate per ogni 24 ore
(ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede,
nonche' per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi
le minori frazioni di tempo:
Indennita'
Lire
grado 1°........................................
grado 2°........................................ > 6000 grado
3°........................................
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello
Stato......................................... 5000
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello
Stato.........................................
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello > 4200
Stato.........................................
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello
Stato.........................................
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello > 3700
Stato.........................................
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello
Stato.........................................
grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie
dello Stato................................... > 2800 grado 11°
o 9° del personale delle Ferrovie
dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e
2ª categoria..................................
grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo di 30
categoria..................................... 2400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi
agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e
personale subalterno con altre qualifiche
equiparate o gradi 11° e 12° del personale
delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi
commessi di tabella B, allegato I, al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici e salariati
di ruolo con qualifiche di incaricati stabili
superiori e incaricati........................ 2300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale
subalterno con altre qualifiche equiparate o
agenti ausiliari avventizi e diurnisti del-
l'Amministrazione delle poste e telegrafi non-
che commessi del quadro speciale allegato II
al regio decreto 1° luglio 1941, n. 943, del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o
gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie
dello Stato e tutto il rimanente personale di
ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.... 2000
Marescialli delle Forze armate e gradi corri-
spondenti dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e
gradi corrispondenti della Marina, dell'Aero-
nautica e dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Eser-
cito e gradi corrispondenti della Marina,
della Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.......... 1800
Per le missioni o trasferte effettuate in localita' distanti non
piu' di 15 chilometri e piu' di 8 chilometri, gli importi sopradetti
son ridotti di un quinto.
Il trattamento previsto dal primo comma 6 ridotto alla meta' dopo i
primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio
isolato continuativo in una medesima localita'.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la
missione o trasferta che si compie in una medesima localita', quando
non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.
Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti
dal congedo ordinario o straordinario.
In via provvisoria per il personale in missione nel Territorio
Libero di Trieste e' stabilito il trattamento di cui ai commi
precedenti con riduzione a due terzi dopo 240 giorni, decorrenti, per
le missioni in atto al 1 gennaio 1951, dalla stessa data.
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