Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 497 del 04/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1951)
Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  Casse  speciali  di  previdenza  per  il  personale  addetto ai
pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni
tributarie  concesse  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
in  forza  dell'art.  124  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - MARAZZA
                                                  - VANONI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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