Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 500 del 07/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1951)
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di
istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonche' i direttori e
gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati
a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno
di eta'.
Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565,
convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' incerta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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