Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 561 del 12/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1951)
Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno
costruiti  sulle  aree  della zona industriale di Livorno, non ancora
utilizzate,  anche se gia' vendute alla data della presente legge, si
applicano:
    a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di
costruzione,  per  le  macchine  ed in genere per tutto quanto potra'
occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;
    b)  l'esenzione,  per  un  periodo  di  cinque anni dalla data di
attivazione  degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per
i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi.
  Le  stesse  esenzioni  si  applicano  altresi'  agli  stabili menti
industriali  che  dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di
proprieta',  nonche'  agli  ampliamenti  e  alle trasformazioni degli
stabilimenti gia' esistenti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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