Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 561 del 12/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1951)
Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.
Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno
costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora
utilizzate, anche se gia' vendute alla data della presente legge, si
applicano:
a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di
costruzione, per le macchine ed in genere per tutto quanto potra'
occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;
b) l'esenzione, per un periodo di cinque anni dalla data di
attivazione degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per
i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi.
Le stesse esenzioni si applicano altresi' agli stabili menti
industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di
proprieta', nonche' agli ampliamenti e alle trasformazioni degli
stabilimenti gia' esistenti.
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