Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 570 del 04/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1951)
Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di
imputati  appartenenti  al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
il  meno  elevato  in  grado dei giudici militari e' sostituito da un
giudice  pari  grado  di  detto  Corpo,  scelto  dal  presidente  del
Tribunale  competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per
ciascun Tribunale militare dal Ministero dell'interno.
  Se  fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
designati  per il Tribunale militare competente non ve ne' alcuno del
grado  richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte
fra  gli  ufficiali  del Corpo, aventi il grado prescritto, designati
per le altre circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari.
  L'estrazione preveduta dal comma precedente e' fatta dal presidente
del  Tribunale  militare  competente,  alla  presenza del Procuratore
militare della Repubblica.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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