Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 579 del 07/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1947, n. 1596, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
  Art.  1.  - Dopo le parole "e Vallata" sono soppresse le parole: "i
quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio".
  Art.  1-bis  (nuovo).  - "Il Consiglio di amministrazione dell'Ente
autonomo  per  l'acquedotto  pugliese,  di  cui  all'art. 1 del regio
decreto 9 aprile 1931, n. 334, e' composto:
    a)  del  presidente,  nominato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici, di
concerto  col  Ministro  per  il  tesoro,  sentito  il  Consiglio dei
Ministri;
    b)  di  due  vice  presidenti,  eletti  a  scrutinio  segreto dal
Consiglio   di   amministrazione   nel   proprio   seno,  uno  fra  i
rappresentanti  delle  Amministrazioni  provinciali  della  Puglia  e
l'altro fra quelli della Lucania;
    c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal
Ministro per i lavori pubblici;
    d) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;
    e)  di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    f)  di  un  membro  nominato  dal Ministro per l'agricoltura e le
foreste;
    g) di un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
    h)  dei  membri  eletti  dalle cinque Amministrazioni provinciali
della. Puglia;
    i)  dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della
Lucania;
    l)   del   membro   eletto  dall'Amministrazione  provinciale  di
Avellino".
  Il  quinto  comma  dell'art.  1 del regio decreto 9 aprile 1931, n.
334, e' soppresso.
  Art.  1-ter  (nuovo). - "La Giunta permanente di cui all'art. 1 del
regio  decreto  19 aprile 1931, n. 334, e' costituita dal presidente,
dai vice presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere
tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere
nominato dal Ministro per il tesoro.
  I  vice  presidenti  esercitano  le  facolta'  che  saranno ad essi
delegate dal presidente.
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "Nella  spesa  per la costruzione dell'acquedotto per detti Comuni,
lo  Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560
milioni  di  cui  al  successivo  art. 4, in ragione del 70 per cento
della spesa stessa.
  Alla  residua  spesa  a  carico  dei  Comuni  sono  applicabili  le
provvidenze contenute nelle leggi vigenti".
  Disposizione transitoria.
  Nella  prima applicazione della presente legge, la elezione dei due
vice  presidenti  sara'  effettuata  entro  trenta giorni dall'ultima
delle   nomine   che,   ai   sensi   dell'art.   1-bis,   faranno  le
Amministrazioni   provinciali   della  Puglia,  della  Lucania  e  di
Avellino,   subito   dopo  che  queste  saranno  state  elettivamente
ricostituite.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 luglio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                     SCELBA - PELLA -
                                                        SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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