Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 579 del 07/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1947, n. 1596, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Dopo le parole "e Vallata" sono soppresse le parole: "i
quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio".
Art. 1-bis (nuovo). - "Il Consiglio di amministrazione dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'art. 1 del regio
decreto 9 aprile 1931, n. 334, e' composto:
a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei
Ministri;
b) di due vice presidenti, eletti a scrutinio segreto dal
Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i
rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e
l'altro fra quelli della Lucania;
c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal
Ministro per i lavori pubblici;
d) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;
e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanita' pubblica;
f) di un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e le
foreste;
g) di un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
h) dei membri eletti dalle cinque Amministrazioni provinciali
della. Puglia;
i) dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della
Lucania;
l) del membro eletto dall'Amministrazione provinciale di
Avellino".
Il quinto comma dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n.
334, e' soppresso.
Art. 1-ter (nuovo). - "La Giunta permanente di cui all'art. 1 del
regio decreto 19 aprile 1931, n. 334, e' costituita dal presidente,
dai vice presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere
tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere
nominato dal Ministro per il tesoro.
I vice presidenti esercitano le facolta' che saranno ad essi
delegate dal presidente.
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti Comuni,
lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560
milioni di cui al successivo art. 4, in ragione del 70 per cento
della spesa stessa.
Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le
provvidenze contenute nelle leggi vigenti".
Disposizione transitoria.
Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due
vice presidenti sara' effettuata entro trenta giorni dall'ultima
delle nomine che, ai sensi dell'art. 1-bis, faranno le
Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di
Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente
ricostituite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SCELBA - PELLA -
SEGNI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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