Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 607 del 10/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1951)
Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico:

  Nel  primo concorso che sara' bandito, entro sei mesi dalla entrata
in  vigore  della  presente  legge, per l'assunzione a posti di grado
iniziale  di  ciascun  ruolo  delle  Soprintendenze  e degli Istituti
autonomi  di antichita' e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con
inizio  di  carriera  al  grado  superiore al decimo, i posti messi a
concorso  saranno  riservati,  sino  a  concorrenza  della  meta', al
personale  di  ruolo  e  non  di ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica  istruzione,  che abbia prestato almeno tre anni di servizio
ininterrotto  e  lodevole  alla  data di pubblicazione della presente
legge  e  sia  munito  del  titolo  di studio e degli altri requisiti
prescritti;
  Ai  concorsi  di  cui  al  precedente  comma  non  si  applicano le
disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947,
n. 207, e dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Il  personale non di ruolo e' ammesso a partecipare ai concorsi anche
se  abbia  superato i limiti normali di eta', purche' sia in possesso
di  una anzianita' di servizio tale che, congiunta a quella che avra'
potuto  acquisire in ruolo al 65° anno di eta', non risulti inferiore
a venti anni.
  Coloro   che  siano  in  servizio  presso  le  Soprintendenze  alle
antichita' e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti,
anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:
    a)  per  i  concorsi  a  posti  di ispettore aggiunto: una laurea
diversa da quella di lettere e filosofia, purche' siano forniti anche
della  libera  docenza  o  del diploma di una scuola universitaria di
perfezionamento  nella  materia  corrispondente alla specializzazione
dei posti ai quali concorrono;
    b)  per  i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in
ingegneria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 luglio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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