Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 63 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1951)
Modificazione dell'art. 2, lettera a), della legge 1 marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Modificazione dell'art. 2, lettera a), della legge 1 marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei concorsi per ufficiale sanitario gia' banditi alla data del 17
marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata
pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'art.
35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni
contenute nell'art. 2, lettera a) della legge 10 marzo 1949, n. 55,
si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e
di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime
ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove
pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.
Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti
30 alla valutazione del servizio prestato in qualita' di ufficiale
sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla
valutazione del servizio prestato in qualita' di interno.
Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel
caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interno, ogni
commissario potra' disporre, per la valutazione dei relativi titoli,
fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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1948
1949
1950
1951
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