Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 72 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1951)
Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Camere  di  commercio,  industria  ed agricoltura provvedono ad
effettuare   la   rivalutazione  dei  fondi  per  il  trattamento  di
quiescenza   dovuto   al  personale  dei  ruoli  previsti  dal  regio
decreto-legge  3  settembre  1936,  n. 1900, convertito in legge, con
modificazione,  con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli
stipendi  attuali,  aumentati  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 29
aprile  1949,  n.  221,  e successive variazioni. Detta rivalutazione
sara'  fatta,  anno  per  anno,  in  base  alla  aliquote complessive
applicate  per  la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i
rispettivi interessi legali annui.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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