Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 72 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1951)
Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.
Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad
effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di
quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio
decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con
modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli
stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29
aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione
sara' fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive
applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i
rispettivi interessi legali annui.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
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2001
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