Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 73 del 14/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1951)
Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  31  del  testo  unico  delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato  con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, gia' modificato
dall'art.  1  del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946,
n. 463, e' sostituito dal seguente:
  "E' punito:
    1°  con  l'ammenda  da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in
vendita  o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare
e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;
    2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
      a)   chiunque   non  adempia  all'obbligo  della  verificazione
periodica prescritto dall'art. 16;
      b)  chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti
per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
      c)  chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli
utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;
    3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga
alle  disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi
regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
    4°  con  l'ammenda  di  lire  4000  il  notaio  od altro pubblico
ufficiale  che  contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e
11,  e  con  l'ammenda  di  lire  2000 ogni privato che incorra nella
stessa contravvenzione.
  "L'ammenda  e'  dovuta  per  ogni atto pubblico o privata scrittura
formati  in  contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri
di commercio e' inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate
in  occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero
condannate  le  amministrazioni  saranno  dovute  ad esse in rimborso
dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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