Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 85 del 01/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1951)
Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati.
Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle
modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata
per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli
stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23
dicembre 1949, n. 951, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali
scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5
giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre
1951.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
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1997
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2001
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