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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in
capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite
all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti
concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8
maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto
legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.