Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 10 del 02/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1952)
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2  della  legge  10  agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  le  opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, da
eseguirsi  ai  sensi dell'art. 1, lo Stato potra' assumere a totale o
parziale  suo  carico  la  spesa  di sistemazione di strade esistenti
anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi
dello Stato.
  "Potra'  inoltre  assumere  a  totale  o  parziale  suo  carico  la
costruzione  di  nuove  strade  per  le  quali non sia previsto alcun
contributo.
  "Per  l'esecuzione  dei lavori di viabilita' ordinaria non statale,
per  i  quali  e'  previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei
lavori   pubblici,  in  attesa  del  perfezionamento  delle  pratiche
relative  ai  mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al
successivo  art.  5  la  quota  di  spesa a carico degli enti locali,
previo  riconoscimento  di debito da parte degli stessi. In tal caso,
il    Ministero    dei    lavori    pubblici    dara'   comunicazione
dell'anticipazione  a  quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi
all'ente    locale   nell'adempimento   delle   pratiche   necessarie
all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
  "Il  ricavo  del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura
dell'anticipazione fatta.
  "Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro
del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
  "Per  i  lavori  di  cui  al  terzo  comma del presente articolo da
eseguirsi  in  Comuni  montani  con popolazione non superiore ai 3000
abitanti  lo Stato puo' assumere a totale suo carico l'onere relativo
quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi
da  parte  del-  l'Amministrazione  interessata  gravi  sul  bilancio
comunale  in  misura  non  inferiore  a  un  decimo delle entrate del
bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.
  "Sono  da  considerarsi  Comuni  montani  quelli  censuari  il  cui
territorio  abbia un'altitudine minima, non inferiore a metri 600 sul
livello  del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra
l'altitudine   minima   e  quella  massima,  sempre  che  il  reddito
imponibile  medio  per  ettaro  censito,  risultante  della somma del
reddito  dominicale  e  del  reddito  agrario determinati a norma del
regio  decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29
giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.
  "Per  gli  acquedotti  anche  promiscui  e  relative  fognature  da
eseguirsi  ai sensi dell'art. 1 lo Stato potra' assumere a totale suo
carico  la  costruzione  delle  opere  principali  di  raccolta  e di
adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene
alla rete interna di distribuzione".
 
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