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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 100 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1952)
Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali.
Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno
1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi
occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei
Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma,
del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di
quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un
capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul
quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere
pubbliche, a seconda delle necessita', i fondi occorrenti entro i
limiti dei quali provvederanno all'impegno; alla liquidazione e al
pagamento delle spese.
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