Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 101 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1952)
Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente
personalita' giuridica, con sede in Portoferraio.
  L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
    a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
    b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche
promuovendo  ed  incrementando  la  costruzione, nelle localita' piu'
adatte  come  zone  climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi,
villini,  alberghi,  pensioni  ed  altri  edifici, che al detto scopo
possono concorrere;
    c)  alla  compilazione  del  piano  territoriale di coordinamento
previsto   dalla   legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  promuovendone
l'approvazione a norma della legge stessa;
    d)  alle  opere,  ed in genere, agli adempimenti che per il regio
decreto-legge  15  aprile  1926,  n.  765, convertito in legge con la
legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321,
sono  di  competenza  delle  aziende autonome delle stazioni di cura,
soggiorno e turismo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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