Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 101 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1952)
Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente
personalita' giuridica, con sede in Portoferraio.
L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche
promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu'
adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi,
villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo
possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento
previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone
l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio
decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la
legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321,
sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura,
soggiorno e turismo.
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