Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1015 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1952)
Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art.
5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della
legge  29  aprile 1949, n. 264, e' stabilito con decreto del Ministro
per  il  lavoro  e la previdenza sociale in base alla valutazione del
carico  funzionale  dei  singoli  uffici di collocamento e nel limite
delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
          Misura
       del compenso                                      Numero dagli
        annuo lordo                                       incaricati

       L. 120.000........................................    2.700
       "  180.000........................................    1.000
       "  216.000........................................    1.000
       "  240.000........................................    1.000
       "  264.000........................................      700
       "  300.000........................................      500
       "  360.000........................................      400

  Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita'
da  corrispondersi  le  prime  dodici  alla fine di ciascun mese e la
tredicesima  alla  data  del  16  dicembre di ogni anno in ragione di
tanti   dodicesimi  quanti  sono  i  mesi  di  effettivo  svolgimento
dell'incarico nel corso dell'anno.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022