Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1053 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1952)
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
292,  e'  sostituito  dal  seguente: e in seguito alla sistemazione a
ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi
i  contributi  a  carico  della  Amministrazione ferroviaria, versati
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale per l'assicurazione
invalidita',  vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla
data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.
  Tale recupero sara' effettuato:
    1)  per  il  periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della
meta'  dei  contributi  normali  per  le  assicurazioni  invalidita',
vecchiaia  e  superstiti,  disoccupazione  involontaria, tubercolosi,
nuzialita'   e  natalita',  versati  a  carico  sia  dell'agente  che
dell'Amministrazione,   ed   in   ragione   dell'intero  importo  dei
contributi  integrativi per la assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto
legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177;
    2)  per  il  periodo  dal  1  maggio  1946  in  poi:  in  ragione
dell'intero   importo   dei   contributi   normali,   integrativi   e
supplementari   di   caro-pane   versati   dall'Amministrazione   per
l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti,  nonche'  di
quelli  straordinari  versati al Fondo di solidarieta' sociale per la
parte a carico dell'Amministrazione.
  Sara'  provveduto  altresi'  al  ricupero  dei  contributi a carico
dell'Amministrazione  versati  alla Cassa nazionale per la previdenza
marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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