Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1086 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1952)
Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  stabilita  dalla  legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il
compenso  dovuto  ai  membri  civili delle Commissioni mediche per le
pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed
invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata.
  Tale  compenso  per  tutte le visite eseguite in uno stesso giorno,
non puo' superare lire 2800.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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